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Cassazione, sentenza 14 marzo 2012, n. 4088, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Misura della quota di riserva - Coniuge - Diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite - Casa adibita a residenza familiare - Nozione - Limiti - Appartamento autonomo seppur compreso nello stesso fabbricato della casa familiare - Estensibilità - Esclusione.


Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, cod. civ.), può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 540 e 1022
Massime precedenti Vedi: N. 2159 del 1998, N. 6691 del 2000, N. 14594 del 2004