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Cassazione, sentenza 13 febbraio 2014, n. 3346, sez. III civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - FORMA - Inserzione nel registro delle successioni - Effetti - Opponibilità dell'atto ai terzi - Mancato espletamento dell'incombente - Onere della prova - A carico dell'eccepiente - Sussistenza.



L'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del "de cuius", a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'eredità, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto "de quo" nel registro delle successioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519 e art. 2697 com. 2, Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 52
Massime precedenti Vedi: N. 2820 del 2005