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Cassazione, sentenza 12 ottobre 2011, n. 21014, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rinunzia all'eredità - Forma - Forma solenne - Necessità - Revoca tacita - Ammissibilità - Esclusione.


Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 470, 484, 519 e 525.
Massime precedenti Conformi: N. 4846 del 
Massime precedenti Vedi: N. 16913 del 2011.