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Cassazione, sentenza 12 marzo 2012, n. 3894, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) - Manifestazione di volontà del legittimario di abbandonare la nuda proprietà della disponibile - Domanda giudiziale di divisione con attribuzione della legittima in piena proprietà - Ammissibilità - Limiti.


In tema di c.d. cautela sociniana, la proposizione, da parte del legittimario al quale il "de cuius" abbia assegnato l'usufrutto sulla disponibile o su parte di essa, della domanda di divisione con attribuzione ad esso legittimario della quota di legittima in piena proprietà, può costituire esercizio della scelta di cui all'art. 550, primo comma, cod. civ., purchè anteriormente alla proposizione di tale domanda l'attore non abbia manifestato, anche con un comportamento concludente, la volontà di dare esecuzione alla disposizione testamentaria lesiva della legittima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 550, 556 e 978
Massime precedenti Vedi: N. 511 del 1995