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Cassazione, sentenza 12 aprile 2017, n. 9350, sez. III civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - Parte costituita in giudizio quale erede accettante con beneficio d'inventario – Soccombenza - Condanna comminata senza riferimento alla detta qualità – Irrilevanza - Conseguenze.

In tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da una espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all’efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell’eredità beneficiata.