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Cassazione, sentenza 10 ottobre 2012, n. 17266, sez. II civile

Successioni - Testamento – Erede – Legatario – Distinzione – Fattispecie.


In materia di distinzione tra erede e legatario, l’assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell’articolo 588 c.c., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato.
(Ne consegue che va confermata la qualità di erede in capo al nipote istituito, indicatoexpressis verbis come «erede» della casa di famiglia nella prima scheda testamentaria, laddove poi la seconda scheda si dilunga sulla necessità dell’immobile che resti in proprietà dell’unico maschio di famiglia, dovendosi ritenere che il de cuius, uomo di cultura e di rilevante condizione sociale, fosse consapevole delle conseguenze dell’istituzione di erede operata nei confronti del congiunto).
Riferimenti normativi: art. 588 Cod. Civ.
Massime precedenti: 3016/2002; 13835/2007.