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Cassazione, sentenza 10 giugno 2011, n. 12644, sez. I civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Legato in conto di legittima - Accertamento - Ricostruzione della volontà del testatore - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.


Ai fini della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, è necessario che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità. Tale intenzione non richiede formule sacramentali, ma può desumersi dal complessivo contenuto dell'atto, in forza di un apprezzamento compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551.
Massime precedenti Conformi: N. 16083 del 2005.