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Cassazione, ordinanza 4 agosto 2017, n. 19646, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA - Successione testamentaria - Lesione della quota di riserva - Azione di riduzione proposta dal legittimario, destinatario di legato in sostituzione di legittima - Rinuncia al legato - Necessità - Termine finale - Fondamento.

 

Il potere attribuito al legittimario, che sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli “ex lege” anziché conservare il legato, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato medesimo, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione.