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Cassazione, ordinanza 31 maggio 2018, n. 13868, sez. II civile

SUCCESSIONI – TESTAMENTO - Usufrutto generale in favore del coniuge – Presenza di altre disposizioni in suo favore – Legato in sostituzione di legittima – Configurabilità – Esclusione – Legato in conto di legittima – Sussistenza – Qualità di erede del coniuge – Configurabilità.

 

 

La regola distintiva tra disposizioni di ultima volontà a titolo particolare e universale (art. 588 c.c.) è ancorata al criterio oggettivo del contenuto dell’atto e della modalità di attribuzione operata dal testatore e a quello soggettivo dell’intenzione o non intenzione di attribuire beni determinati come quota dell’universalità del patrimonio. Tale principio potrà applicarsi anche con riguardo alla  peculiare rilevanza che, nella scheda testamentaria, il testatore abbia inteso attribuire, oltre a beni determinati, a classi di beni (beni immobili residui, passività, bei aziendali, oltre ai mobili non attribuiti).

La qualificazione di un legato come “in sostituzione” di legittima, pur non richiedendo formula sacramentali, né un’espressa menzione del testatore sull’alternativa offerta fra conseguimento del legato stesso, e richiesta della legittima, postula che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti chiara e inequivoca la volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare     le altre disposizioni per far valere la riserva, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi  “in conto” di legittima.

(Nel caso di specie l'usufrutto generale sui beni lasciati al coniuge con testamento non esclude la chiamata a titolo di erede se accompagnato da altre disposizioni. Il lascito, infatti, deve essere considerato in conto di legittima e non in sostituzione della stessa perché non è preclusa la facoltà   di chiedere la differenza).