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Cassazione, ordinanza 31 agosto 2018, n. 21503, sez. II civile

SUCCESSIONI - Legittimari – Donazione del defunto a uno solo dei figli – Intento del donante di avvantaggiare il beneficiario – Lesione della quota di legittima – Donazione di un bene in comunione legale senza il consenso dell'altro coniuge - Nullità della donazione – Esclusione – Diritto del legittimario leso di agire in riduzione – Sussistenza.

 

 

L’atto di liberalità, ancorché posto in essere dal de cuius all’evidente fine di favorire un estraneo ovvero uno solo dei suoi successibili (che rivesta anche a sua volta la qualità di legittimario) è esclusivamente suscettibile di aggressione con l’esercizio dell’azione di riduzione, dovendo escludersi che lo stesso sia affetto da un vizio di nullità, posto che la tutela dei legittimari, ancorché rispondente ai principi di ordine pubblico interno, è stata conformata dal legislatore con il riconoscimento in favore del legittimario leso o pretermesso dell’azione di riduzione, il cui accoglimento rende l’atto pregiudizievole soltanto inefficace “ex nunc”, e nei soli confronti del legittimario vittorioso.

Ne consegue che non ricorre alcuna ipotesi di nullità per la sola presenza nel donante dell’intento    di avvantaggiare uno solo dei suoi eredi a discapito degli altri.