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Cassazione, ordinanza 30 maggio 2018, n. 13639, sez. V civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA' - Debiti tributari del "de cuius" - Chiamato all'eredità rinunciante - Soggetto passivo dell'imposizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

 

 

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in    quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò,  assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del   "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento.