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Cassazione, ordinanza 28 luglio 2017, n. 18893, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - PER SOPRAVVIVENZA DI FIGLI - Redazione di testamento in presenza di figli di cui era nota l'esistenza al "de cuius" - Successiva sopravvenienza di un altro figlio - Revocabilità del testamento, ex art. 687 c.c. - Esclusione - Fondamento.

 

Il testamento redatto dal "de cuius" che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.