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Cassazione, ordinanza 26 giugno 2018, n. 16814, sez. III civile

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - Azione proposta dall'erede - Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.

 

 

Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto  che  deve  ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione,  unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte   di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si  proclami  erede,  va  considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi,  idoneo  a  considerare  dimostrata la qualità di erede.