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Cassazione, ordinanza 22 agosto 2018, n. 20971, sez. II civile

SUCCESSIONI - Atto simulato del defunto – Legittimari pretermessi – Azione di simulazione – Accettazione con beneficio d'inventario – Necessità – Esclusione.

 

 

Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento dell’azione di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dal primo comma dell’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche   per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.