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Cassazione, ordinanza 2 agosto 2017, n. 19303, sez. VI – 2 civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - TRASMISSIONE - Successione legittima - Trasmissione del diritto ad accettare l'eredità in favore di chiamato a propria volta erede del chiamato precedente - Distinti atti di accettazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

 

In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato.