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Cassazione, ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30485, sez. VI – 2 civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - Reintegrazione della quota di riserva per equivalente monetario con riconoscimento degli interessi legali - Diritto ai frutti - Esclusione - Fondamento.

 

 

Al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità  di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene  in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia.