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Cassazione, ordinanza 16 novembre 2015, n. 23406, sez. VI - 1 civile

Successioni – Abitazione familiare – Coniuge superstite.

La permanenza, dopo il decesso del coniuge, di quello superstite nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili; tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.