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Cassazione, ordinanza 12 luglio 2011, n. 15233, sez. Unite civili

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Successione ereditaria - Scioglimento di comunione ereditaria - Beni parzialmente collocati all'estero - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Condizioni.


Nell'azione di scioglimento di comunione ereditaria, secondo quanto stabilito nell'art. 50 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la parziale collocazione dei beni immobili all'estero è idonea a precludere la giurisdizione del giudice italiano solo se essa si fondi unicamente sul criterio del domicilio o della residenza in Italia del convenuto o sulla accettazione, da parte di quest'ultimo della giurisdizione italiana. Al contrario, quando sia applicabile almeno uno dei criteri di collegamento stabiliti dal citato art. 50, quali la cittadinanza italiana del "de cuius" e l'apertura della successione in Italia, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 n. 218 artt. 5, 46 e 50; Cod. Proc. Civ. art. 41.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 25875 del 2008.