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Cassazione, ordinanza 12 agosto 2011, n. 17237, sez. VI-II civile

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - testamento in genere - revocazione delle disposizioni testamentarie - tacita - distruzione del testamento olografo - Mancato reperimento - Presunzione di distruzione da parte del "de cuius" - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto.


Il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il "de cuius" lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 684, 2697, 2724 n. 3, 2725, 2727 e 2729.
Massime precedenti Conformi: N. 3286 del 1975, N. 12098 del 1995.
Massime precedenti Vedi: N. 27395 del 2009, N. 918 del 2010.