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Cassazione, ordinanza 11 gennaio 2018, n. 536, sez. VI – 2 civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA).

 

 

In tema di limiti alla prova testimoniale del negozio simulato posti alla parte (ovvero ai suoi  successori universali) dall'art. 1417 c.c., l’erede che agisca per l’accertamento di  dedotte  dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo    aver esperito l'azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal "de cuius"; né consente il superamento, da parte dell'erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c.,  la  natura  di  donazione dell'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione.