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Tribunale di Varese, sentenza 25 luglio 2012, sez. I civile

Successioni – Testamento - Esecutore testamentario - Retribuzione - Articolo 711 Cc – Omessa previsione del quantum del compenso o indicazione dei criteri per quantificarlo – Ricorso al giudice delle successioni – Esclusione.


L’esecutore testamentario nominato dal testatore non può reclamare alcun compenso, a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio. Là dove il de cuius abbia previsto un compenso per l’esecutore testamentario in modo del tutto generico, la determinazione può essere affidata all’erede oppure anche ad un terzo; quando, però, il testamento non fornisca criteri di determinazione del compenso e non sia stata individuata una specifica soggettività con il compito della liquidazione, la liquidazione deve essere eseguita dall’esecutore e dagli eredi concordemente. In difetto di accordo è dato ricorso al giudice, ma non in sede camerale, bensì contenziosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 711