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* Cassazione, sentenza 3 settembre 2013, n. 20143, sez. II civile

SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA – Riduzione.

Il coerede convenuto nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divisione, esperire l'azione di riduzione delle liberalità compiute in vita del de cuius nei confronti di altro coerede dispensato dalla collazione, lamentando l'eccedenza della donazione rispetto alla disponibile e chiedendo la reintegrazione della quota di riserva, con le conseguenti restituzioni. E' da escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso da altro coerede esprima l'inequivoca volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge. Il diritto alla reintegrazione della quota di riserva, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, non essendo espressione di un'azione collettiva spettante complessivamente al gruppo di legittimari; sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno di essi - se non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante all'altro soggetto legittimario che abbia preferito, pur essendo presente nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivo - neppure preclude a quest'ultimo di agire separatamente, nell'ordinario termine di prescrizione, con l'azione di reintegrazione della sua quota di riserva.