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Data pubblicazione:

* Cassazione, sentenza 11 settembre 2017, n. 21050, sez. II civile

SUCCESSIONI - Lite tra coeredi per la prelazione.

 

Il diritto di prelazione e di riscatto previsto dall'art. 732 c.c., a favore del coerede dell'alienante sussiste soltanto in ipotesi di alienazione, sia pure parziale, della quota ereditaria (intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti), che implica, per la sua efficacia reale, l'ingresso dell'estraneo nella comunione ereditaria che la norma citata tende ad impedire. Diversamente, in ipotesi di alienazione integrale, o pro quota, uno o più beni specificamente determinati, e si accerti che i contraenti non intesero sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto fu considerato come cosa a sé stante, l'alienazione ha effetti puramente obbligatori, rimanendo subordinata alla condizione dell'assegnazione con la divisione del bene (o della sua quota parte) al coerede medesimo, e pertanto non può produrre il pregiudizio che la prelazione ex art. 732 c.c., vuole evitare.

L'art. 8, comma 12, della L. n. 590 del 1965, deve essere interpretato nel senso che: a) il trasferimento a titolo oneroso di quota indivisa di un fondo rustico in comunione non comporta prelazione agraria a favore dei comproprietari del fondo, ove non risulti che siano oltre che coeredi del venditore anche coltivatori diretti; b) il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 c.c., prevale sul diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, ove anche il coerede sia coltivatore diretto; c) il diritto di prelazione tra coeredi, previsto dall'art. 732 c.c., per la durata della comunione ereditaria, integra un diritto personalissimo, non trasmissibile, contemplato in deroga al principio generale della libertà e autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni al solo fine di assicurare la persistenza e l'eventuale concentrazione della titolarità dei beni in capo ai primi successori.