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* Cassazione, ordinanza 6 marzo 2018, n. 5329, sez. VI - 2 civile

SUCCESSIONI – Esecutore testamentario – Impugnazione atti negoziali con i quali il de cuius abbia disposto in vita dei propri beni.

Poiché l’ufficio dell’esecutore testamentario è finalizzato all’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto (ex art. 703 c.c.) è evidente che tra le azioni autonomamente esperibili    da tale soggetto non possono ritenersi comprese quelle volte all’impugnativa di atti negoziali con i quali il defunto abbia disposto in vita dei propri beni.