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* Cassazione, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1468, sez. VI – 2 civile

SUCCESSIONI - Legato a carico di tutti gli eredi - Litisconsorzio necessario.

 

Laddove sia in contestazione unicamente il diritto a ricevere la prestazione derivante dal contratto concluso dal de cuius (ovvero, come nel caso in esame, dalla disposizione a titolo di legato) non sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi, litisconsorzio che invece va riconosciuto nel caso in cui sia ancora in contestazione la risoluzione del rapporto contrattuale (o negoziale) generatore delle obbligazioni inadempiute. La proposizione della domanda di risoluzione per l'inadempimento dell'onere apposto alla previsione a titolo di legato gravante su tutti i coeredi, impone quindi di ritenere che sussista il litisconsorzio necessario, non solo tra il ricorrente e la legataria, ma anche nei riguardi di tutti gli altri onerati.