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* Cassazione, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1467, sez. I civile

SUCCESSIONI - Contratto di vitalizio assistenziale – Cessione di un immobile del defunto – Frattura del femore un anno prima della stipula del vitalizio – Nullità del contratto – Per mancanza di alea – Esclusione.

 

E’ ammissibile il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale che si differenzia dalla donazione per l’elemento dell’aleatorietà, essendo caratterizzato dall’incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall’obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo, sicché solo l’originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da “modus”. Il giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, deve essere compiuto con riferimento al momento di conclusione del contratto nonché al grado e ai limiti di obiettiva incertezza all’epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato.

(Nel caso di specie trattasi di un beneficiario che si è fratturato il femore un anno prima della conclusione del contratto di vitalizio).