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* Cassazione, ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30485, sez. VI - 2 civile

SUCCESSIONI – TESTAMENTO - Disposizioni lesive della legittima – Azione di riduzione – Reintegrazione della quota di riserva – Assegnazione di un solo bene dell’asse – Frutti civili – Attribuzione – Sul solo bene restituito – Sussistenza.

 

Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'articolo 561 del codice civile, anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti. Infatti gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno.