Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

* Cassazione, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27161, sez. VI – 2 civile

SUCCESSIONI - Testamento olografo – Pluralità di testamenti – Testamento successivo che contiene la revoca del precedente per incompatibilità – Annullamento della seconda scheda per incapacità naturale del testatore – Sopravvivenza della revoca per incompatibilità - Esclusione

 

Il principio dell’indipendenza della revocazione testamentaria dalla sorte della delazione non può applicarsi alla situazione in cui la perdita di efficacia del testamento sia riconducibile alla patologia dalla quale risulti affetto lo stesso testamento. Nell’ambito delle patologie che escludono la sopravvivenza dell’effetto di revoca scaturente dall’incompatibilità della nuova scheda testamentaria con il contenuto di quelle precedenti, deve farsi rientrare anche l’ipotesi di annullamento per incapacità naturale del testatore. La stessa causa che determina l’annullamento del testamento, e rappresentata dalla incapacità di autodeterminarsi del testatore, impedisce che alla volontà invalidamente manifestata, in quanto espressione di un soggetto privo delle piene facoltà psichiche, possa ricondursi l’effetto delle revoca, in quanto l’incompatibilità si porrebbe tra disposizioni anteriori validamente espresse e disposizioni successive frutto di un procedimento cognitivo e volitivo inficiato a monte dalla patologia psichica, che esclude che la diversa sorte dei beni sia frutto di un valido intento di revocare quanto in precedenza disposto.