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* Cassazione, ordinanza 11 gennaio 2018, n. 536, sez. VI - 2 civile

SUCCESSIONI - Simulazione e donazione di immobile – Prova.

 

In considerazione dell'autonomia e della diversità dell'azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all'apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l'azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal "de cuius" in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni, il semplice riferimento alla idoneità delle donazioni a determinare la riduzione della quota indisponibile, deve essere inteso, in assenza di una esplicita domanda di riduzione delle donazioni stesse, come riferibile alla possibilità di un successivo esperimento dell'azione di riduzione, ove il risultato della divisione non avesse assicurato ai ricorrenti il conseguimento di quanto dalla legge riconosciutogli, sulla base delle norme in materia di successione necessaria.

Del tutto improprio risulta il riferimento all'istituto della dispensa da collazione per giustificare una deroga alle regole in tema di prova della simulazione per l'erede, trattandosi di istituto che opera o meno, una volta che sia stata accertata la natura di donazione dell'atto, la cui verifica va però condotta in base alle previsioni di cui all'art. 1417 c.c., ove la parte non abbia inteso far valere nel giudizio anche la qualità di legittimaria. Solo la spendita di tale qualità e la strumentalità dell'azione di simulazione al coevo esperimento dell'azione di riduzione consente all'erede di poter aggirare il limite probatorio posto dalla norma in questione per la parte (ovvero i suoi successori universali) del negozio simulato.