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Cassazione, sentenza 21 gennaio 2021, n. 1149, sez. V civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - Legato a favore di ente ecclesiastico - Esenzione ex art. 3 d.lgs. n. 346 del 1990 - Spettanza - Condizioni - Attività ulteriori- Conseguenze - Esclusione - Fattispecie.

In tema di imposta di successione, spetta l'esenzione di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 al legato a favore di ente pubblico civilmente riconosciuto, avente come scopo istituzionale la finalità di culto, equiparabile a fini tributari a quello di beneficenza, istruzione, educazione e cultura, anche ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l. n. 121 del 1985,a meno che lo svolgimento in concreto di altre attività da parte dell'ente, anche solo in via marginale o strumentale (nella specie, conduzione di fondo agricolo), elimini in radice l'esclusività del fine premiale di pubblica utilità, con conseguente venir meno "ex ante" del presupposto oggettivo dell'agevolazione totale.