SUCCESSIONI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI -
TACITA - Comportamento del successibile - Necessità - Conseguenze - Voltura
catastale effettuata dall’altro chiamato all’eredità - Irrilevanza.
L’accettazione tacita di
eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua
la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega
o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto
da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove
solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il
conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia
fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius.