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Cassazione, sentenza 7 marzo 2016, n. 4445, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - RIUNIONE FITTIZIA - Donazioni anteriori e posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario - Irrilevanza della distinzione - Equiparazione tra coniuge e figli - Fondamento.
In materia di successione necessaria, per determinare la porzione disponibile e le quote riservate, occorre avere riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori e posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario; a tal fine, la posizione del coniuge del "de cuius" non è diversa da quella dei figli - equiparazione giustificata rispetto alla "ratio" della riunione fittizia - in quanto come il figlio sopravvenuto può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal genitore, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore dell'altro genitore o di altro coniuge ormai non più tale, così il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal "de cuius" in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio.