Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 23 marzo 2016, n. 12400, sez. V penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - Falsità materiale e falsità ideologica dello stesso documento - Concorso formale - Esclusione - Ragioni.
In tema di falsità in atti, deve escludersi il concorso formale tra falso materiale e falso ideologico se la falsità riguarda il medesimo documento atteso che, trattandosi di un atto alterato o contraffatto, è irrilevante che lo stesso sia veridico o meno.