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* Cassazione, ordinanza 9 maggio 2017, n. 11290, sez. II civile

SUCCESSIONI - DIVISIONE GIUDIZIALE - Scioglimento della comunione – Erede con delega a operare sul conto bancario del de cuius – Restituzione delle somme accreditate a favore di se stesso – Sussiste.
Nell’ambito dello scioglimento della comunione ereditaria deve disporsi la restituzione alla massa dei giroconti e dei bonifici effettuati sul proprio conto corrente a partire dal conto bancario su cui, quand’era viva la madre, il figlio aveva la delega a operare, non riuscendo a giustificare i prelievi, dovendosi ritenere che quest’ultima non gli conferisse il potere generale di compiere qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto e che, anche a voler applicare le regole del mandato, non risulta configurabile un’implicita approvazione del rendiconto laddove l’interessato non ha mai provveduto a rendicontazione prima del decesso della madre.