GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI – CONTENZIOSO - Procedimento amministrativo –
Illegittimità atti amministrativi – Trascrizioni di matrimonio – Estero – Fra
persone dello stesso sesso - Atti formalmente amministrativi - Modifiche atti
amministrativi – Annullamento straordinario - Competenza – Governo della
Repubblica
In tema di procedure amministrative, per quanto
concerne l’illegittimità degli atti dello stato civile, nella specie delle
trascrizioni di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso,
va detto che i medesimi atti sono redatti secondo formule e modalità stabilite
con decreto del Ministero dell’Interno, per il quale tali atti sono chiusi con
la firma dell’ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla
chiusura degli stessi, questi non possono subire variazioni. L’ordinamento
dello stato civile va considerato settoriale, speciale e completo tale da non
prevedere alcuna disposizione attributiva di potere con il quale disporre
l’annullamento di un atto trascritto, né in sede di autotutela da parte
dell’organo emittente, né da parte di altro organo; pertanto è il governo della
Repubblica nella sua collegialità, ad avere l’investitura di tale potere di
annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi, e dunque,
anche degli atti formalmente amministrativi, emessi dal sindaco quale ufficiale
di stato civile.