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Categoria: STATO CIVILE

* Consiglio di Stato, sentenza 1° dicembre 2016, n. 5048, sez. III

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI – CONTENZIOSO - Procedimento amministrativo – Illegittimità atti amministrativi – Trascrizioni di matrimonio – Estero – Fra persone dello stesso sesso - Atti formalmente amministrativi - Modifiche atti amministrativi – Annullamento straordinario - Competenza – Governo della Repubblica
In tema di procedure amministrative, per quanto concerne l’illegittimità degli atti dello stato civile, nella specie delle trascrizioni di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, va detto che i medesimi atti sono redatti secondo formule e modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Interno, per il quale tali atti sono chiusi con la firma dell’ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura degli stessi, questi non possono subire variazioni. L’ordinamento dello stato civile va considerato settoriale, speciale e completo tale da non prevedere alcuna disposizione attributiva di potere con il quale disporre l’annullamento di un atto trascritto, né in sede di autotutela da parte dell’organo emittente, né da parte di altro organo; pertanto è il governo della Repubblica nella sua collegialità, ad avere l’investitura di tale potere di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi, e dunque, anche degli atti formalmente amministrativi, emessi dal sindaco quale ufficiale di stato civile.