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* Cassazione, sentenza 21 gennaio 2016, n. 1095, sez. I civile

SOCIETÀ - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - Partecipazione – In una società di persone – Autorizzazione dei soci – Non sussiste.

La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’articolo 2361, secondo comma, c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale, fattispecie peraltro estranea al caso di specie - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’articolo 2479, secondo comma, n. 5, c.c.