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* Cassazione, sentenza 8 marzo 2016, n. 4519, sez. III civile

TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI – Forma.
Ai fini della validità della cessione di quota sociale, non sono previsti requisiti di forma, neppure nell’ipotesi in cui il patrimonio sia costituito da beni immobili. Ai sensi dell’art. 214 c.p.c., inoltre, «il disconoscimento della sottoscrizione o della scrittura deve provenire dalla parte che ne sia l’apparente autrice».