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* Cassazione, sentenza 1° giugno 2017, n. 13877, sez. I civile

SOCIETÀ - Patti parasociali per nominare l’amministratore – Con scrittura privata – Legittimità.
I patti parasociali, poiché non attengono al piano organizzativo dell’ordinamento sociale bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie, devono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell’organizzazione societaria, quali, ad esempio, quelli di modificazione del contratto sociale.
(Nel caso di specie la nomina dell’amministratore in deroga allo statuto può essere fatta con un patto parasociale adottato mediante una scrittura privata: non è, infatti, necessario l’atto pubblico).