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Cassazione, sentenza 19 maggio 2016, n. 10332, sez. I civile

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - Estinzione e nascita di un nuovo soggetto giuridico - Esclusione.
La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.