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* Cassazione, sentenza 7 marzo 2016, n. 4455, sez. I civile

SCISSIONE DI SOCIETÀ - Patrimonio a garanzia dei creditori.


La società di nuova costituzione risponde con il valore di patrimonio assegnatole e non con l'intero patrimonio.
Quanto al limite del "valore effettivo del patrimonio netto" assegnato o rimasto alla società escussa, si sostiene che esso definisce la misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie, non la misura della garanzia patrimoniale prestata dal debitore. Sicché ciascuna delle società risultanti dalla scissione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo consolidato, ma solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto ne risponde per intero, mentre le altre società ne rispondono solo nei limiti della quota di loro spettanza su quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori.

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - Scissione - Art. 2504 decies, comma 2, c.c., nel testo applicabile "ratione temporis" - Interpretazione - Responsabilità solidale di società scissa e società beneficiaria - Sussistenza - Differenti modalità operative - Individuazione - Fondamento.

Nel caso di scissione di società, l'art. 2504 decies, comma 2, c.c. (applicabile "ratione temporis", oggi art. 2506 quater, comma 3, c.c.) va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito o mantenuto. Tali debitrici solidali, peraltro, sono tenute con modalità diverse: da un lato, infatti, la responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società beneficiaria (cd. "beneficium ordinis"), non anche la sua preventiva escussione; dall'altro, esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto risponde dell'intero debito, mentre la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione e, dunque, disponibile per il soddisfacimento dei creditori, atteso che la suddetta disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali per l'ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle.