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Cassazione, sentenza 25 ottobre 2016, n. 21482, sez. III civile

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI - Incorporazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2504 bis c.c. - Estinzione delle società - Successione a titolo universale della nuova società o di quella incorporante - Giudizi pendenti - Sentenza pronunciata nei confronti della società incorporante - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione.
Nell'ipotesi di fusione per incorporazione antecedente l'introduzione dell'art. 2504 bis c.c. (1 gennaio 2004), la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici di quella incorporata, così come nei giudizi pendenti, che proseguono automaticamente nei suoi confronti , senza alcuna interruzione ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c, anche se la società incorporata deve ritenersi estinta, sicché, in tal caso, la sentenza emessa nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata proposta l'azione non determina alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sul piano soggettivo, in relazione all'individuazione delle parti processuali.