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Cassazione, sentenza 17 aprile 2015, n. 7914, sez. I civile

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - Scissione parziale con trasferimento di beni in favore di società personale - Relazione ex art. 2343 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Allegazione di situazione patrimoniale delle società partecipanti all'operazione - Sufficienza.

La relazione di stima richiesta dall'art. 2343 cod. civ. per il conferimento di beni in natura in una società di capitali non è necessaria qualora il loro trasferimento trovi causa in un atto di scissione parziale in favore di società personale, non rilevando, in siffatta ipotesi, l'esigenza, tutelata da quella norma, di verificare l'effettiva esistenza della garanzia del capitale sociale indicato nelle società di capitali destinatarie del predetto conferimento; in tal caso, pertanto, è sufficiente l'allegazione di una situazione patrimoniale delle società partecipanti all'operazione redatta dagli amministratori nel rispetto delle norme sul bilancio di esercizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2343, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2501 ter, Cod. Civ. art. 2501 quater, Cod. Civ. art. 2504 novies