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Cassazione, sentenza 20 novembre 2013, n. 2723, sez. I civile

SOCIETÀ - FUSIONE - Scissione c.d. negativa di società - Invalidità - Fondamento - Intervenuta iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione - Mancanza di opposizioni dei creditori - Effetto sanante - Conseguenze in tema di valutazione dello stato di insolvenza e di imputazione delle obbligazioni.


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA.

Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione c.d. negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel registro delle imprese. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, terzo comma, cod. civ. e, pertanto, l'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2503, art. 2504, art. 2506, art. 2506 ter, art. 2506 quater com. 1 e art. 2506 quater com. 3, Legge Falliment. art. 5
Massime precedenti Vedi: N. 28242 del 2005, N. 8864 del 2012