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Cassazione, sentenza 25 giugno 2014, n. 14449, sez. I civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - Mancata ricostituzione della pluralità dei soci venuta meno - Morte dell'unico socio superstite che non abbia provveduto ex art. 2272, primo comma, n. 4), cod. civ. - Messa in liquidazione della società da parte dei suoi eredi - Ammissibilità.


In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), nel caso in cui, venuta meno la pluralità dei soci, sopravvenga il decesso dell'unico socio superstite che non abbia provveduto ai sensi dell'art. 2272, primo comma, n. 4), cod. civ., i suoi eredi, sebbene subentranti nel solo diritto alla quota di liquidazione e non già nella società, sono, comunque, legittimati a chiedere la messa in liquidazione di quest'ultima al fine di realizzare il menzionato loro diritto, che non può attuarsi se non attraverso tale procedura, e provvedere, altresì, a regolare la posizione degli altri soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272 com. 1 n. 4, art. 2284

Massime precedenti Vedi: N. 4169 del 1995, N. 3671 del 2001, N. 10802 del 2009