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Cassazione, sentenza 21 febbraio 2013, n. 4380, sez. I civile

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti coni terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese- Successivo pagamento da parte di un socio di debito sociale - Diritto di rivalsa nei confronti dei consoci - Sussistenza - Beneficio di escussione ex art. 2304 cod. civ. - Non ostatività - Ragioni - Avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese - Irrilevanza.


In tema di società in nome collettivo, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli2291 e 1299 cod. civ., di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall'art. 2304 cod. civ. (operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art. 2312, secondo comma, cod. civ. consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1299, 2291, 2304 e 2312
Massime precedenti Conformi: N.5947 del 1978, N. 18185 del 2006