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Cassazione, sentenza 15 aprile 2015, n. 7612, sez. I civile

SOCIETÀ - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - Socio – Esclusione – Presupposti – Non sussiste – Scioglimento – Conseguimento dell’oggetto - Oggettiva impossibilità – Sussiste

Deve ritenersi illegittima l’esclusione del socio dalla società in nome collettivo e ordinarsene la reintegrazione anche nella posizione di amministratore laddove i fatti addebitatigli - mancata partecipazione alle assemblee ed all’assemblea straordinaria convocata per discutere dell’eventuale scioglimento della società, ostruzionismo a fronte delle proposte di modifica dello statuto, ingiustificato rifiuto di addivenire alla definizione della questione riguardante lo scioglimento – determinano la situazione oggettiva dell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, dovendosi invece osservare che l’articolo 2286 c.c. contempla tre categorie di fatti legittimanti l’esclusione e che la previsione delle «gravi inadempienze», la quale costituisce essenzialmente la trasposizione nella materia societaria, della disciplina generale della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, non direttamente applicabile al contratto di società: ne consegue che a legittimare l’esclusione è soltanto inadempimento imputabile, colpevole e grave.