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Cassazione, sentenza 14 gennaio 2015, n. 496, sez. I civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - PROROGA - RECESSO DEL SOCIO - Unico socio superstite - Mancata ricostituzione della pluralità dei soci - Continuazione dell'attività aziendale da parte del socio superstite come impresa individuale - Trasformazione societaria ex art. 2498 cod. civ. - Esclusione - Successione tra soggetti distinti - Sussistenza.


Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l'attività aziendale come impresa individuale - così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell'art. 2272, n. 4, cod. civ. -, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 cod. civ., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l'azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272 n. 4, Cod. Civ. art. 2282, Cod. Civ. art. 2308, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2498
Massime precedenti Vedi: N. 3670 del 2007, N. 27189 del 2014