Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 13 marzo 2013, n. 6230, sez. V civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio - Cessione della quota - Responsabilità per le obbligazioni sociali - Cessazione - Condizioni - Iscrizione della cessione nel registro delle imprese o conoscenza della stessa da parte del terzo - Necessità - Allegazione e prova - Onere - A carico del socio - Configurabilità.


In tema di società in nome collettivo, il socio che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione; l'indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità da coobbligato, rispetto a debiti della società, altrimenti normale, sicché detta circostanza deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la sua responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2267, 2290, 2300 e 2697

Massime precedenti Conformi: N. 2215 del 2006, N. 20447 del 2011