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Cassazione, sentenza 17 maggio 2010, n. 11973, sez. III civile

Società – Di persone fisiche – Società in accomandita semplica – Socie accomandatari – Amministrazione della società - Potere di rappresentanza - Stipula di un contratto in nome e per conto della società - "Contemplatio domini" - Necessità - Prova dell'imputazione del contratto alla società - Onere a carico del preteso rappresentante - Sussistenza - Fattispecie in tema di contratto di locazione.


Nelle società in accomandita semplice il potere di rappresentanza spetta al socio accomandatario, mentre l'accomandante non può trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale relativa, volta a volta, alla singola operazione, venendo ad assumere, in caso di violazione del divieto - configurabile anche laddove egli agisca in base a procura generale o a procura asseritamente speciale, ma talmente ampia da consentire di fatto la sua sostituzione all'amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi - responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali: pertanto, incombe su chi sostiene di avere agito in nome e per conto della società non solo effettuare la "contemplatio domini", ma, altresì, dimostrare di averla compiuta comunicando alla controparte la sua qualità.
(Fattispecie relativa a contratto di locazione asseritamente concluso da una s.a.s., in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inconferente, al fine della prova dell'imputazione del contratto, la circostanza che la società utilizzasse i locali oggetto del medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1388, 2313, 2320 e 2697.
Massime precedenti Vedi: n. 25247 del 2006, n. 433 del 2007.