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Cassazione, sentenza 12 gennaio 2011, n. 525, sez. III civile

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Norme applicabili - Contratto di cessione di quota sociale - Pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte - Ripartizione interna - Problema di ermeneutica contrattuale - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 2269, 2290, 2263 e 2289 cod. civ. nei rapporti fra cedente e cessionario della quota - Esclusione.


Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni; al riguardo risultano, infatti, inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 cod. civ., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell'art. 2263 cod. civ., che disciplina i rapporti tra i soci e dell'art. 2289 cod. civ., che regolamenta quelli tra società e socio uscente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1322, 1362, 2263, 2269, 2289 e 2290.
Massime precedenti Vedi: n. 8649 del 2010, n. 9326 del 2010, n. 25123 del 2010.